Art. 2.

      1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. L'entità della riparazione è commisurata alla durata della detenzione e alle conseguenze personali e familiari da essa derivate»;

          b) il comma 3 è abrogato.